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Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio
2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676,
recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè
alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei
dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati
personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio
da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1.
Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali
che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) "incaricati", le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o
a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) "comunicazione
elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite
una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione
istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature
di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica
di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di
comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente",
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi
al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi
all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) "servizio a
valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati
relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende,
altresì, per:
a) "misure minime",
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di
protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione
informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per
la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di
autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave",
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) "scopi storici",
le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti
e circostanze del passato;
b) "scopi
statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Il presente codice
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per
il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del
trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte
si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in
relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f)
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui
alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9. Modalità di
esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta
può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti
a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre
i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione
in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a
terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può
comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e
requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute
nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi del titolare
e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e
della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto
del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del
trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare,
per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti
in materia di trattamento dei dati personali è priva di
effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta
rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I
SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le
disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico
osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in
relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per
gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di
un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di
operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al
trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20,
commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo
i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono
raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma
1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti
in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I
medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati
ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non
possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati
di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23.
Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo
se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.
4. Il consenso è manifestato in forma
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e
diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei
quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o
diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati
sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto
di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli
aderentio dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati
con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e
ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di
buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE
EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del
trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una
persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro
ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo
complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del
trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del
trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto
e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera
tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità
per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI
SISTEMI
CAPO I - MISURE DI
SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di
sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32. Particolari
titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31
idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi
al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei
dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno
dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati
vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al
di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso
è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i
relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO
II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure
minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di
cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate
nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici
e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia
di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio
di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento
dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione
degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1.
Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure minime
di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e
le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore.
Titolo VI -
ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento
di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che
indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di
dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di
organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale
o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero
a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di
dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di
dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo
di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico
atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei
dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni
ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata
al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da
effettuare,e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata
solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto
dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del
modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno
degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è
tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta,
salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di
comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a
comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da
parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da
una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare
lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo
periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai
sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni
dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è
inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante,
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni
generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41. Richieste di
autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra
nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione
riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante
a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data
di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze,
il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non
possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di
eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in
Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio
consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o,
se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento concerne dati
riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti
consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in
relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste
dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
con le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti
vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A
SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO
GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI
GENERALI
Art. 46. Titolari dei
trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia
sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di
giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a
151.
2. Agli effetti del presente codice
si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e
di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico
del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48 Banche di dati di
uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine
gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di
attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia
penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini
relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi
generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di
atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli
interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1
provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto
del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo
e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di
una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente
articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI
FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI
GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e
titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a
151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e
flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica
sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo
53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al
medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia
verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a
banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base
di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10,
commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.
Art. 57. Disposizioni di
attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta
dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione
alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da
parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non
richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini
di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli
strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti,
anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso di particolari tecniche di
elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso
a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO
STATO
CAPO I - PROFILI
GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di
cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui
dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160
e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di
cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO
PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti
amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per
ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione ditale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI
PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati
pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in
cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più
archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R
(91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del
presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla
legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e
privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a
richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare
i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o
collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o
aricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E
LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e
giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli
atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle
liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di
atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e
sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al
comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti,
permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo
o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori
di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65. Diritti politici e
pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di
esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di
tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e
giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni,
appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è
consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in
particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una
funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati
per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita
la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e
doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette,
in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali, all'inventano e
alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e
ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.